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INFORMAZIONI UTILI

Bonus sociale sulla fornitura di energia elettrica: a chi è riservato e in cosa consiste?

Da gennaio 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale energia” (ovvero il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica”). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di energia elettrica, è uno strumento introdotto dal Governo con l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico e/o fisico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per la fornitura energetica.

Bonus sociale energia per disagio economico

Dal 1° gennaio 2021 il bonus sociale energia per disagio è riconosciuto automaticamente ai cittadini e ai nuclei familiari che ne hanno diritto senza che sia necessario presentare la domanda.

Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus sociale energia per disagio economico, ferma restando la necessaria intestazione ad uno dei componenti della famiglia di un contratto di fornitura attivo con tariffa per usi domestici, sono:

  1. appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente, meglio noto come “redditometro”) non superiore a 8.265 €, oppure
  2. appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 €, oppure
  3. appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per anno di competenza.

Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non devono più presentare la domanda per ottenere i bonus per disagio economico presso i Comuni o i CAF.

È sufficiente che ogni anno, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate (es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.).

Maggiori informazioni su come compilare la DSU e richiedere l’ISEE sono disponibili qui.

Se il nucleo familiare rientra in una delle tre condizioni di disagio economico che danno diritto al bonus, l’INPS invierà i suoi dati (nel rispetto della normativa sulla privacy) al S.I.I. (Sistema Informativo Integrato), che incrocerà i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di energia elettrica, permettendo di erogare automaticamente i bonus agli aventi diritto.

Eventuali domande presentate dal 1° gennaio 2021 in poi quindi non potranno essere accettate dai Comuni e dai CAF e non saranno in ogni caso valide per ottenere il bonus.

Bonus sociale energia per disagio fisico

Hanno invece diritto al bonus sociale energia per disagio fisico tutti i clienti domestici (le famiglie) presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, costretto ad utilizzare apparecchiature necessarie per il mantenimento in vita alimentate ad energia elettrica.

Per il bonus sociale energia per disagio fisico non è per il momento prevista l’erogazione in modo automatico.

Pertanto dal 1° gennaio 2021 nulla cambia per le modalità di accesso a tale bonus: i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati.

Per le richieste di bonus sociale energia per disagio fisico è indispensabile una apposita certificazione della A.S.S., mentre non è richiesto l’ISEE. Il bonus sociale energia viene determinato ogni anno dall’ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per consentire un risparmio pari a circa il 30% della spesa media annua (al lordo delle imposte) per una famiglia tipo.

Per l’anno 2021 l’importo del bonus energia è pari a:

Bonus per disagio economico:

Numerosità familiare

€/anno

1 – 2 componenti

128

3 – 4  componenti

151

Oltre 4 componenti

177

 

Bonus per disagio fisico:

 

Extra Consumo rispetto a utente tipo (2.700 kWh/anno)

Fino a 3,00 kW residente

3 kW

Fascia minima < 600 kWh/anno

189 €/anno

442 €/anno

Fascia media 600÷1.200 kWh/anno

311 €/anno

559 €/anno

Fascia massima > 1.200 kWh/anno

449 €/anno

676 €/anno

 

I bonus sociali per disagio economico e per disagio fisico sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

Il bonus sociale energia elettrica, inoltre, è cumulabile con il bonus sociale gas.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente  www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654.

# Il 27/9/2021 il Governo ha approvato un decreto-legge che ha introdotto misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (D.L. 27/9/2021 n.130.)

Tra le misure approvate, che hanno effetto con riferimento ai consumi di energia elettrica effettuati nel 4° trimestre 2021 (Ottobre-Dicembre 2021), è incluso anche l’incremento dei Bonus Elettrico per disagio economico e del Bonus per disagio fisico.

Gli importi dei Bonus Integrativi sono elencati nelle tabelle che seguono e sono evidenziati.

Compensazione per disagio economico:

Numerosità familiare

Anno 2021 [€/anno/punto di prelievo]

Ottobre ÷Dicembre 2021 [€/trimestre/punto di prelievo]

1-2 componenti

128,00

46,00

3-4 componenti

151,00

55,20

oltre 4 componenti

177,00

64,40

 

Compensazione per disagio fisico:

FASCIA – extra consumo rispetto a utente tipo (2.700/kWh/anno)

Anno 2021 [€/anno/ punto di prelievo]

Ottobre ÷ Dicembre 2021 [€/trimestre /punto di prelievo]

MINIMA fino a 600 kWh/anno

MEDIA tra 600 e 1.200 kWh/anno

MASSIMA oltre 1.200 kWh/anno

MINIMA fino a 600 kWh/anno

MEDIA tra 600 e 1.200 kWh/anno

MASSIMA oltre 1.200 kWh/anno

fino a 3 kW

189,00

311,010

449,00

18,40

27,60

36,80

3,5 kW

229,00

366,00

460,00

18,40

27,60

36,80

4 kW

240,00

347,00

475,00

18,40

27,60

36,80

da 4,5 kW in su

442,00

559,00

676,00

18,40

27,60

36,80

Gli importi relativi alle potenze di 3,5 kW e 4 kW sono in vigore dal 1° agosto 2021 per i soli nuovi percettori di bonus per disagio fisico (rif.to del. ARERA 257/2021/R/com).

I valori dei bonus sociali integrativi sono dimensionati con lo scopo di sterilizzare gli aumenti delle bollette per le categorie più svantaggiate.

La misura si rivolge a coloro che versano in particolari condizioni di disagio economico, fisico e sociale, ed in particolare a famiglie con ISEE fino a 8.265 €, famiglie numerose (con più di tre figli) con ISEE fino a 20.000 €, percettori di reddito o pensione di cittadinanza, clienti domestici affetti da grave malattia o clienti domestici presso i quali vive un soggetto costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali salvavita.

[Informazioni pubblicate ai sensi dell’articolo 31, comma 31.11, dell’Allegato A (TIBEG) alla delibera 402/2013/R/Com dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico]

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