Scadenza

INFORMAZIONI UTILI

Che cosa si intende per accertamenti della sicurezza post contatore?

L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, con la delibera 40/04, ha introdotto l’obbligo di verificare la documentazione redatta dall’installatore a fronte della realizzazione di un impianto gas, ovvero gli allegati tecnici obbligatori alla dichiarazione di conformità. Su questi allegati viene di norma effettuato un accertamento esclusivamente documentale che ha esito positivo quando la documentazione esaminata risulta conforme a quanto previsto dalla legislazione e dalle norme tecniche vigenti in materia.

Solo se l’accertamento ha esito positivo potrà essere concessa l’attivazione della fornitura gas.

Nuove disposizioni

Successivamente l’Autorità ha pubblicato la delibera 40/2014/R/Gas, a sua volta modificata ed integrata dalla recente delibera 261/2014/R/Gas, con la quale ha approvato, con decorrenza 1 luglio 2014, nuove disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas (Allegato A) ed i relativi allegati F/40, G/40, H/40 e I/40.

Le nuove norme si applicano agli impianti di utenza alimentati a gas per mezzo di reti canalizzate per uso non tecnologico (riscaldamento, cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento, ovverosia esclusi gli utilizzi il gas nell’ambito di attività produttive industriali o artigianali), fermo restando quanto previsto da altre leggi e norme tecniche vigenti.

Dalla stessa data risultano quindi abrogati la delibera n.40/04 ed i suoi allegati A, B, C, D, E, F, G, H ed I.
A partire dal 1 luglio 2014, gli impianti modificati o trasformati sono equiparati ai nuovi impianti e sono anch’essi soggetti ad accertamento documentale prima della loro attivazione.

Inoltre non esiste più la possibilità di dichiarare l’accertamento come “impedito”.

 

Le imprese distributrici di gas devono quindi effettuare l’accertamento documentale sulle richieste di attivazione o riattivazione della fornitura di:

  • impianti di utenza trasformati;
  • impianti di utenza precedentemente alimentati a GPL non da rete canalizzata di distribuzione;
  • impianti riattivati in seguito alla sospensione per spostamento del contatore su richiesta del cliente finale o per disposizione motivata dell’impresa di distribuzione;
  • impianti riattivati in seguito alla sospensione per cambio di contatore su richiesta del cliente finale per variazione della portata complessiva dell’impianto;
  • impianti riattivati in seguito alla sospensione su richiesta del cliente finale per lavori di ampliamento o manutenzione straordinaria dell’impianto.

 

Allegato F-40 – Allegato informativo per le richieste di preventivazione di lavori pervenute al venditore.

Tale documento tecnico può essere consultato a titolo propedeutico per una corretta attuazione della normativa vigente poiché in esso si trovano:

  • i principali riferimenti legislativi e le norme tecniche di riferimento;
  • i criteri standard per l’impostazione delle attività di accertamento documentale relative agli “Impianti di utenza nuovi” (Titolo II) e quelli “modificati o trasformati” (Titolo III);
  • la lista dei principali controlli da eseguire per l’accertamento documentale;
  • i moduli e i modelli da utilizzare.

Dal sito web del Comitato Italiano Gas è possibile scaricare nella sezione pubblicazioni le Linee guida CIG 11– con annesso modello di rapporto tecnico di compatibilità e modello di dichiarazione del progettista di rispetto della legislazione antincendio.

La Linea Guida è provvista inoltre di due appendici che trattano rispettivamente il “contatore unico asservito a più impianti” e “esempi di documentazione tecnica completa sottoposta ad accertamento documentale con esito positivo”.

[Informazioni pubblicate ai sensi dell’articolo 13, comma 1, dell’Allegato A alla delibera 40/2014/R/Gas dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico]

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