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INFORMAZIONI UTILI

Canone di abbonamento tv: quali sono le modalità di pagamento e come ottenere l’eventuale esenzione?

Bluenergy è a vostra disposizione per fornirvi la migliore assistenza sulla nuova normativa e per la compilazione dell’eventuale dichiarazione di esenzione.

Anche se non siete nostri clienti, venite a trovarci presso i nostri uffici territoriali del Friuli Venezia Giulia! 

Dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la Legge di Stabilità 2016 (legge 28/12/2015 n.208, pubblicata in G.U. 30/12/2015) che ha introdotto alcune innovazioni nel pagamento del canone RAI.
Sul tema sono intervenuti anche il Ministero dello Sviluppo Economico con il Decreto 13/5/2016 n.94 e l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.29/E del 21/6/2016.

Di seguito, gli aspetti principali dell’argomento.

 

Che cos’è il canone TV?

Il canone televisione è un’imposta che si rinnova tacitamente (Sentenza Corte Costituzionale n.284 del 26/6/2002; Sentenza Corte di Cassazione del 3/8/93 n.8549); i contribuenti, tranne i casi in cui sia stata data tempestiva disdetta, sono obbligati al suo pagamento ogni anno nei termini stabiliti dalla legge.

 

Chi deve pagarlo?

Il canone RAI dev’essere corrisposto da chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo (art.1 del Regio D.L. 21/2/1938 n.246Sentenza Corte Costituzionale n.535 del 12/5/1988; Sentenza Corte di Cassazione 3/8/93 n.8549).

Il MiSE (Ministero dello Sviluppo Economico), con nota prot. n.28019 del 20/4/2016, ha fornito la seguente definizione di apparecchio televisivo“Apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno.”

Inoltre: “Per sintonizzatore si intende un dispositivo, interno o esterno, idoneo ad operare nelle bande di frequenze destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV.

Non costituiscono quindi apparecchi televisivi computer, smartphone, tablet, ed ogni altro dispositivo se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare.”

Dal 1° gennaio 2016 si presume la detenzione di un apparecchio nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica (c.d. “utenze domestiche residenti”).
A tale scopo le società di vendita di energia elettrica, alla conclusione dei nuovi contratti di fornitura, devono acquisire la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica del luogo di fornitura, e il cliente dovrà poi comunicare ogni successiva variazione.

 

Come e quando si paga il canone?

Dal 1° gennaio 2016, per i titolari di fornitura di energia elettrica con residenza anagrafica, il canone viene pagato direttamente nella bolletta di fornitura dell’energia elettrica, e non più tramite bollettino postale.
L’addebito viene indicato in bolletta con una voce denominata “Canone di abbonamento alla televisione per uso privato” che si trova dopo il totale risultante e con l’indicazione dei mesi cui si riferiscono le singole rate.
L’addebito non sarà imponibile ai fini fiscali; in altre parole, sul canone non verranno applicate ulteriori tasse.

Nei casi in cui nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia intestatario di un contratto per uso domestico di residenza, oppure per gli utenti per i quali l’erogazione dell’energia elettrica avviene nell’ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale (Isole di Ustica, Tremiti, Levanzo, Favignana, Lipari, Lampedusa, Linosa, Marettimo, Ponza, del Giglio, Capri, Pantelleria, Stromboli, Panarea, Vulcano, Salina, Alicudi, Filicudi, Capraia, Ventotene), il pagamento avviene ad opera del contribuente mediante versamento unitario ex art.17 D.Lgs. 9/7/97 n.241 e ss.mm. (tramite modello F24), utilizzando i codici tributo istituiti dall’AdE:
– “TVRI” denominato “canone per rinnovo abbonamento TV uso privato – art.3, co.7, D. 13/5/16, n.94”;
– “TVNA” denominato “canone per nuovo abbonamento TV uso privato – art.3, co.7, D. 13/5/16, n.94”.
(Risoluzione AdE n.53/E del 7/7/16)

 

Quanto costa il canone?

Con l’approvazione della legge di Bilancio 2017 è stata confermata la riduzione del canone TV, per il 2017, a 90,00 €.
In caso di pagamento parziale della bolletta elettrica senza indicazione da parte del cliente dell’imputazione delle somme pagate, l’imputazione avverrà prioritariamente alla fornitura elettrica.
In caso di mancato pagamento totale o parziale della bolletta per la parte relativa ai consumi elettrici, Bluenergy provvederà ad inviare solleciti al cliente con le modalità normalmente utilizzate, anche per la parte relativa al canone.

Per quanto attiene alla quota di canone, le sanzioni e gli interessi eventualmente dovuti saranno applicati dall’Agenzia delle Entrate.

Parimenti, qualora entro l’anno solare successivo il cliente non abbia provveduto al pagamento del canone, le azioni di recupero del canone non pagato, unitamente alle relative sanzioni e interessi, saranno effettuate dall’Agenzia delle Entrate.

In nessun caso il mancato pagamento del canone comporta il distacco della fornitura di energia elettrica.

 

Come verrà dilazionato il canone?

Il pagamento del canone avviene in 10 rate mensili che verranno addebitate sulle bollette la cui scadenza sia immediatamente successiva alla scadenza delle rate (le quali, ai fini dell’inserimento in fattura, s’intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da Gennaio ad Ottobre).
Nei casi in cui non siano dovute somme a titolo di consumi elettrici, Bluenergy invia ai clienti le bollette con addebito delle rate del canone almeno una volta ogni quattro mesi e, in ogni caso, in tempo utile per l’addebito entro il mese di ottobre.
In caso di attivazione di una nuova utenza successivamente all’emissione da parte di Bluenergy delle bollette con scadenza nel mese di ottobre, il canone dovuto viene addebitato, in un’unica soluzione, nella prima rata dell’anno successivo dalla società di vendita che risulta con certezza essere titolare del contratto.

 

Cosa accade se la bolletta è domiciliata?

Le attuali autorizzazioni all’addebito diretto su c/c bancario o postale o su altri mezzi di pagamento (SEPA) vengono automaticamente estese anche al pagamento del canone, fatta salva la facoltà di revoca dell’autorizzazione SEPA nel suo complesso da parte del cliente.

 

Cosa fare se non si detiene un televisore?

Chi non detiene alcun apparecchio televisivo può presentare all’Agenzia delle Entrate un’apposita dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) con la quale, sotto la propria responsabilità, anche penale, attesta di non detenere alcun apparecchio.
Tale dichiarazione ha validità solo per l’anno in cui è presentata.

Clicca qui per avere maggiori informazioni sulla presentazione della dichiarazione: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifar…

La dichiarazione sostitutiva presentata dal 1° luglio 2017 al 31 gennaio 2018 avrà effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2018. 

 

Esenzione per limite di reddito e di età

La Legge di stabilità 2016 ha stabilito che, per gli anni dal 2016 al 2018 il limite di reddito per l’esenzione a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni è stato ampliato a 8.000 € annui.
Le modalità di fruizione dell’esenzione saranno stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.
Per il momento, quindi, valgono le regole attuali, che prevedono:

  • limite di età (75 anni) e reddito annuo (6.713 €, reddito proprio e del coniuge);
  • non convivenza con altre persone diverse dal coniuge, titolari di reddito proprio;
  • spedizione postale oppure consegna presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate;
  • possibilità di chiederne il rimborso del canone già pagato per gli anni dal 2008 al 2015

 

Altri casi di esenzione

  • Chi possiede solo un computer privo di sintonizzatore TV (che consente l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi in streaming e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare) non deve pagare il canone, perché solo apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare sono assoggettabili al canone(nota MISE Prot. n.12991 del 22/2/2012);
  • Il canone non è dovuto per la detenzione di apparecchi radiofonici nell’ambito familiare, purché collocati esclusivamente presso abitazioni private (legge 27/12/1997 n.449);
  • Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, quindi non deve essere pagato per le seconde case;
  • Per quanto riguarda i diplomatici e i militari stranieri, sono esentati dal pagamento del canone:
       – gli agenti diplomatici, ai sensi dell’art.34 della Convenzione di Vienna del 18/4/1961
        – i funzionari o gli impiegati consolari, ai sensi dell’art.49 della Convenzione di Vienna del 18/4/1961
        – i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile; 
        – i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia, ai sensi dell’art.10 della Convenzione di Londra del 19/6/1951;
  • Sono esonerate dal pagamento del canone le imprese che esercitano l’attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radio televisiva (Risoluzione della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate n.2003/79447 del 29/7/03).

 

Altre particolarità

  • L’uso dell’apparecchio televisivo solo come monitor per il computer o per vedere videocassette comporta comunque l’obbligo al pagamento del canone (art.1 del Regio D.L. 21/2/1938 n.246), in quanto tale obbligo sorge a seguito della detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo (Sentenza Corte Costituzionale n.535 del 12/5/1988; Sentenza Corte di Cassazione 3/8/93 n.8549).
  • L’utilizzo dell’apparecchio anche limitatamente ai programmi delle TV private e/o straniere (quindi con esclusione delle trasmissioni messe in onda dalla RAI), come anche la mancata ricezione del segnale RAI, non esonera dal pagamento del canone.
  • La titolarità di un contratto per la visione di trasmissioni tramite satellite o via cavo non esonera dal pagamento del canone.
  • Il canone è dovuto anche in caso di affitto di un apparecchio televisivo.
  • Dal 1° gennaio 2016 la disdetta dell’abbonamento mediante richiesta di suggellamento degli apparecchi televisivi non è più prevista dalla legge.
  • La disciplina degli abbonamenti speciali rimane invariata, con la sola eccezione della possibilità di dare disdetta per suggellamento, che è stata abolita anche per gli abbonati speciali.
  • Anche i residenti all’estero devono pagare il canone se detengono un’abitazione in Italia dove è presente un apparecchio televisivo.
  • Nel caso di un appartamento ammobiliato contenente un apparecchio TV (quindi: non di proprietà dell’affittuario), con utenza intestata all’affittuario, lo stesso affittuario è obbligato al versamento del canone, in quanto detentore dell’apparecchio.
  • Nel caso di reddito di pensione inferiore a 18.000 €, è possibile pagare il canone Rai direttamente con addebito sulla pensione, facendo richiesta al proprio ente pensionistico entro il 15/11 dell’anno precedente (con modalità di presentazione della domanda stabilite da ciascun ente).
  • Nel caso di cambio del fornitore di energia elettrica (c.d. switch), non è necessario fare nessuna comunicazione ai fini dell’addebito delle rate di canone successive allo switch, perché le singole rate saranno addebitate dalle due società di vendita secondo i periodi di relativa competenza.
  • Le bollette dell’energia elettrica contenenti l’addebito del canone TV devono essere conservate per 10 anni(con riferimento alla prescrizione ordinaria decennale prevista per i tributi, art.2946 c.c.) [diversamente, le bollette per la fornitura di altri servizi, ed anche le bollette dell’energia non contenenti l’addebito del canone TV, devono essere conservate per 5 anni, con riferimento all’art.2948 c.c.].

 

Sanzioni

Il mancato pagamento del canone qualora dovuto potrà essere rilevato in qualsiasi momento con verbale da parte delle Autorità di controllo. In questo caso i contribuenti dovranno corrispondere il canone con la decorrenza accertata nel verbale e saranno soggetti alle sanzioni previste dalla legge, ammontanti nel massimo a 619 € per ogni annualità evasa.

 

Rimborsi canone di abbonamento TV

Nel caso in cui il canone addebitato non sia dovuto, il cliente ha la possibilità di chiedere il rimborso del pagamento del canone, con le modalità definite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.125604 del 2/8/16.

In particolare, l’istanza di rimborso può essere presentata:

  • in modo telematico, mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate:
    a)  direttamente dal titolare del contratto per la fornitura di energia elettrica, o dagli eredi, utilizzando le credenziali Entratel o Fisconline;
    b)  tramite intermediari abilitati (commercialisti, ragionieri, patronati, CAAF, etc.), delegati dal contribuente;
  • a mezzo del servizio postale, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, con raccomandata all’indirizzo: 
    Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1 di Torino, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV 
    Casella Postale 22 – 10121 Torino

Nell’apposito modulo il richiedente deve indicare anche il motivo della richiesta, indicando una delle seguenti causali:

1.   il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione per limite di reddito e di età, ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva [Codice motivo 1];

2.   il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione per effetto di convenzioni internazionali (diplomatici, militari stranieri, etc. ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva [Codice motivo 2];

3.   il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato il canone anche con modalità diverse dall’addebito [Codice motivo 3];

4.   il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso canone è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative a un’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica [Codice motivo 4];

5.   il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica [Codice motivo 5];

6.   altri motivi diversi dai precedenti (con descrizione sintetica) [Codice motivo 6].

(vedi anche le istruzioni per la compilazione)

Alla richiesta di rimborso farà seguito una verifica dei presupposti da parte dell’Agenzia delle Entrate volta a stabilire se il reclamo sia giustificato o meno. Se il reclamo sarà accettato seguirà il rimborso dopo che l’Agenzia delle Entrate avrà condiviso i presupposti della richiesta ad Acquirente Unico SpA, rendendo noto anche l’ammontare dell’importo ai fini del rimborso. Entro 5 giorni lavorativi Acquirente Unico SpA dovrà provvedere a rendere disponibili anche alle imprese elettriche le informazioni relative al rimborso e al relativo importo.

Tale rimborso riconosciuto spettante verrà effettuato da Bluenergy mediante accredito sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità, in modo da assicurare al cliente l’effettiva corresponsione della somma entro 45 giorni dalla ricezione, da parte di Bluenergy, delle informazioni utili all’effettuazione del rimborso, da parte dell’Agenzia delle  Entrate.

Nell’ipotesi in cui il rimborso effettuato da Bluenergy non vada a buon fine, lo stesso è disposto dall’Agenzia delle Entrate. 

 

Dove viene inserito il canone in bolletta?

Il canone Rai viene inserito nella bolletta di Bluenergy in 2 distinte posizioni:

  • Nella prima pagina, riquadro “SINTESI DEGLI IMPORTI FATTURATI”, immediatamente sotto del “TOTALE FATTURA”:

Canone di abbonamento alla televisione per uso privato 18,00 €

  • Nella seconda pagina, negli elementi di dettaglio: in fondo, sotto al “TOTALE FATTURA”:

 

Canone di abbonamento alla televisione per uso privato, Febbraio 2017     (Cod. A01)   9,00 €
Canone di abbonamento alla televisione per uso privato, Marzo 2017          (Cod. A01)   9,00 €

 

 

Privacy

I dati personali raccolti per la fornitura dell’energia elettrica sono utilizzati, in base alla tipologia di tariffa applicata, anche ai fini dell’individuazione dell’intestatario del canone di abbonamento e del relativo addebito in bolletta, che avverrà senza ulteriori verifiche sulla residenza.

 

Importi del canone dovuto per il 2017

 

Tabella 1

Importo del canone per il rinnovo degli abbonamenti uso privato

Periodo

Canone

IVA 4%

T.C.G.

Totale

Annuale

82,57

3,30

4,13

90,00

Semestrale

42,13

1,69

2,12

45,94

Trimestrale

21,91

0,88

1,14

23,93

T.C.G. = Tassa di Concessione Governativa

 

 

Tabella 2

Importo del canone per i nuovi abbonamenti uso privato

Periodo

Canone

IVA 4%

T.C.G.

Totale

Gennaio÷Giugno

42,13

1,69

2,12

45,94

Febbraio÷Giugno

35,11

1,40

2,12

38,63

Marzo÷Giugno

28,09

1,12

2,12

31,33

Aprile÷Giugno

21,07

0,84

2,12

24,03

Maggio-Giugno

14,04

0,56

2,12

16,72

Giugno

7,02

0,28

2,12

9,42

Gennaio÷Dicembre

82,57

3,30

4,13

90,00

Febbraio÷Dicembre

77,24

3,09

4,13

84,46

Marzo÷Dicembre

70,22

2,81

4,13

77,16

Aprile÷Dicembre

63,20

2,53

4,13

69,86

Maggio÷Dicembre

56,17

2,25

4,13

62,55

Giugno÷Dicembre

49,15

1,97

4,13

55,25

Luglio÷Dicembre

42,13

1,69

4,13

47,95

Agosto÷Dicembre

35,11

1,40

4,13

40,64

Settembre÷Dicembre

28,09

1,12

4,13

33,34

Ottobre÷Dicembre

21,07

0,84

4,13

26,04

Novembre-Dicembre

14,04

0,56

4,13

18,73

Dicembre

7,02

0,28

4,13

11,43

T.C.G. = Tassa di Concessione Governativa

 

N.B.: Per i comuni di Campione d’Italia e Livigno sull’importo del canone per il rinnovo degli abbonamenti e per i nuovi abbonamenti non viene addebitata l’IVA.

 

Rate di pagamento del canone dovuto per il 2017

 Tabella 3

Rate di addebito del canone per le utenze già attive al 1/1/2017

Attivazione utenza  

N. rate

Importo della rata

Importo totale

Codice

Attiva al 1/1/2017

10

9,00

90,00

A01

 

Tabella 4

Rate di addebito del canone per utenze di nuova attivazione, in funzione del mese di attivazione

Mese di attivazione

N. rate

Importo della rata

Importo totale

Codice

Gennaio

10

9,00

90,00

A01

Febbraio

9

9,38

84,46

A02

Marzo

8

9,65

77,16

A03

Aprile

7

9,98

69,86

A04

Maggio

6

10,43

62,55

A05

Giugno

5

11,05

55,25

A06

Luglio

4

11,99

47,95

A07

Agosto

3

13,55

40,64

A08

Settembre

2

16,67

33,34

A09

Ottobre (*)

1

26,04

26,04

A10

Novembre (*)

1

18,73

18,73

A11

Dicembre (*)

1

11,43

11,43

A12

(*) da addebitare in un’unica soluzione nella prima rata dell’anno 2018

 

Tabella 5

Rate di addebito del canone sia per le utenze già attive che per le nuove attivazioni, nell’ipotesi in cui il canone sia dovuto per il solo primo semestre 2017

Attivazione utenza

N. rate

Importo della rata

Importo totale

Codice

Gennaio

6

7,66

45,94

S01

Febbraio

5

7,73

38,63

S02

Marzo

4

7,83

31,33

S03

Aprile

3

8,01

24,03

S04

Maggio

2

8,36

16,72

S05

Giugno

1

9,42

9,42

S06

 

N.B.: Per i comuni di Campione d’Italia e Livigno sull’importo del canone per il rinnovo degli abbonamenti e per i nuovi abbonamenti non viene addebitata l’IVA.

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